Comune di Montà

Settore Demografico Sociale

Servizi demografici ed elettorali. Servizi di Istruzione e cultura. Servizi sociali e servizi diversi alla persona. Moduli online scaricabili e compilabili in PDF editabili.

Settore demografico sociale

Ultime notizie e articoli


Indice dei contenuti


ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.30 – 12.30
MERCOLEDI’ 14.30 – 16.00
SABATO – CHIUSO

RESPONSABILE Settore VISCA Elena
Tel. 0173 977423 e-mail: evisca@comune.monta.cn.it

Istruttore Amministrativo DUSINI Erica
Tel. 0173 977417 e-mail: edusini@comune.monta.cn.it


ANAGRAFE

ANPR: certificati anagrafici online per i cittadini

Il Ministero dell’Interno ha reso noto che, a partire dal 15 novembre 2021, i cittadini residenti in Italia potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Il Viminale ha reso noto che dal 2 agosto 2023 è possibile richiedere sul portale Anagrafe nazionale (ANPR), un certificato in bollo, per sé o per un familiare, attraverso un semplice versamento online.
Il servizio è disponibile grazie al collegamento tra l’area riservata di ANPR e PagoPA, la piattaforma di
pagamenti della pubblica amministrazione.
L’attivazione di questa nuova funzionalità consente di ottenere i certificati anagrafici in bollo senza doversi recare allo sportello fisico, avvicinando così sempre di più i servizi della pubblica amministrazione ai bisogni del cittadino.

Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:

Anagrafico di nascita;
Anagrafico di matrimonio;
di Cittadinanza;
di Esistenza in vita;
di Residenza;
di Residenza AIRE;
di Stato civile;
di Stato di famiglia;
di Stato di famiglia e di stato civile;
di Residenza in convivenza;
di Stato di famiglia AIRE;
di Stato di famiglia con rapporti di parentela;
di Stato Libero;
Anagrafico di Unione Civile;
di Contratto di Convivenza.

Cosa si può ‘scaricare’

Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato.
Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.
NB – I certificati emessi dal Portale ANPR  hanno un validità di 3 mesi.

Il sistema ANPR produce il certificato in formato pdf non modificabile che riporta:

  • il logo del Ministero dell’Interno e la dicitura: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente; 
  • il QRCode che garantisce l’autenticità del certificato;
  • il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno che garantisce l’integrità ed il non ripudio del certificato

Autocertificazione

L’autocertificazione è una semplice dichiarazione, conosciuta anche come “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, che sostituisce alcuni certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale dei certificati che sostituiscono.

Dal 1° gennaio 2012 l’autocertificazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono (art. 15 L. 12 novembre 2011, N 183). In allegato la modulistica relativa a ogni casistica.

Si comunica che è disponibile il nuovo portale ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente – www.anpr.interno.it ).

Accedendo all’area dedicata ai “servizi del Cittadino” del Portale ANPR con CIE (carta d’identità elettronica), CNS (carta nazionale dei servizi) o SPID (sistema pubblico d’identità digitale), è possibile consultare i propri dati anagrafici registrati nell’Anagrafe Nazionale attraverso l’apposito servizio di “Visura” e stampare alcune tipologie di dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 

A breve verrà inoltre avviato un servizio di rettifica che consentirà al cittadino di chiedere on line, al comune di iscrizione anagrafica la rettifica di dati personali inesatti che lo riguardano, allegando eventuale docuentazione a supporto della richiesta. 

Essendo il Comune di Montà transitato nell’A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) è possibile scaricare l’autocertificazione già precompilata per alcune casistiche, direttamente dal link del Ministero dell’Interno.

Cambio di residenza

E’ la pratica relativa all’inserimento nell’elenco anagrafico del Comune in cui si decide di porre la propria residenza. La richiesta deve essere presentata dall’interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne (qualora si trasferisca l’intero nucleo) e deve essere effettuata mediante la presentazione di apposito modello reperibile in questa sezione web, presso lo sportello Comunale o sul sito internet del Ministero dell’Interno. Procedura per il cambio di residenza

Per il cambio di residenza sono disponibili le istruzioni consultabili scaricando i seguenti allegati: Allegato A ; Allegato B e il modulo da compilare (allegato 1) scaricabile con il seguente pulsante:

Cambio residenza all’estero Modulo da compilare

C.I.E. Carta d’identità elettronica

Dal 04.06.2018 il Comune di Montà rilascia la Carta d’Identità Elettronica (C.I.E), alla scadenza naturale del documento d’identità cartaceo. Può essere richiesta da tutti i cittadini residente nel Comune di Montà, secondo le modalità allegate.

Nel caso di urgenze comprovabili di seguito il modulo per fare richiesta della carta d’identità cartacea.

Il Passaporto

Il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani e ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all’interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l’emissione di un nuovo passaporto.

Consulta il sito della Polizia di Stato.

UN PASSAPORTO PIU’ VICINO (novità)

Dal 7 gennaio 2021, al piano terra del Palazzo comunale di Alba in Piazza Risorgimento, la Polizia di Stato attiverà lo sportello di Polizia Amministrativa, dipendente dalla Questura di Cuneo, che si occuperà del rilascio dei passaporti e dei titoli di viaggio per minori.
Lo sportello sarà attivo due volte a settimanamartedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle 12.00. L’accesso sarà consentito previo appuntamento  da prenotare sul sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it/.

In aderenza alla vigente normativa europea, dal 20 maggio 2010 viene rilasciato ai cittadini, da tutte le Questure in Italia ed all’estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, un nuovo modello di passaporto elettronico costituito da un libretto a 48 pagine a modello unificato. Tale libretto è dotato di un microchip in copertina, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare.
Inoltre, è presente, alla pagina 2 del libretto la firma digitalizzata, ad eccezione delle sotto elencate categorie:

  • Minori di anni 12;
  • Analfabeti (il cui stato sia documentato con un atto di notorietà );
  • Coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l’apposizione della firma;

In questi casi al posto della firma ci sarà la dicitura “esente” scritta anche in lingua inglese e francese. Per i minori oltre ai cambiamenti già intervenuti, è ora previsto che siano tutti dotati di un passaporto individuale. Pertanto non è più possibile richiedere l’ iscrizione del proprio figlio minore sul passaporto del genitore.

Per i minori la procedura prevede che vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età .

NOTA BENE Si segnala che l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all’estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza.

La domanda   per il rilascio  dovrà essere presentata  UNICAMENTE attraverso il servizio di prenotazione online sul sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it.

La documentazione

Alla domanda è necessario allegare:

  • un documento di riconoscimento valido (suggeriamo di portare con sé, oltre all’originale, anche una fotocopia del documento) del richiedente e di tutte le persone che sottoscrivono l’istanza per assenso.
  • 2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto – inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco)
  • Marca da bollo di € 73.50  (da acquistare in una rivendita di valori bollati prima di presentarsi con la documentazione nell’Ufficio che rilascia i passaporti).
    N.B. la tassa annuale di concessione governativa, negli anni successivi al rilascio NON E’ PIU’ DOVUTA
  • La ricevuta di pagamento di € 42.50 per il passaporto ordinario.   Il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro.
    La causale è: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”. Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.
  • Per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di deterioramento o scadenza di validità , con la documentazione deve essere consegnato il vecchio passaporto.
  • Ricordiamo infine di portare con sé anche la stampa della ricevuta che viene inviata dal sistema dopo la registrazione al sito Agenda passaporto
  • Ricordiamo che gli importi da versare per il rilascio del passaporto per un minore (bollettino di C/C e contrassegno telematico) sono gli stessi dei maggiorenni.

Richiesta di passaporto se si è genitori di figli minori

Se si è genitore di figli minori, per richiedere il proprio passaporto è necessario l’assenso dell’altro genitore. Non importa se coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali. L’altro genitore deve firmare l’assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell’assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.

Passaporto per i minori

Alla domanda è necessario allegare la stessa documentazione prevista per le persone maggiorenni (vedi sopra).

Tutti i minori di cittadinanza italiana per viaggiare devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio.

Sono valide per l’espatrio le carte di identità che non rechino sul retro la dicitura NON VALIDA PER L’ESPATRIO

Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se:

  • accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es: tutore, esercente la potestà genitoriale).Il passaporto del minore riporta (fatta salva diversa volontà, espressa all’atto della richiesta del passaporto), i nomi di almeno uno dei genitori in qualità di accompagnatore. Se il dato del genitore non è riportato sul passaporto del minore, al momento dell’espatrio lo stesso genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela attraverso, ad esempio, l’esibizione dello stato di famiglia o dell’estratto di nascita del minore. Per gli esercenti la potestà genitoriale occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell’atto di affido. Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi.
  • affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno
  • affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea)

Compiuti i 14 anni possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.

Per la legalizzazione delle foto (passaporto, lasciapassare) il richiedente deve essere presente (anche se minore), altrimenti l’Ufficiale non può procedere poiché deve verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede.

Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) accompagnato da fotocopia della carta di identità degli stessi. Questi devono firmare l’assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell’assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.  Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000). Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari.

Se uno dei due genitori è extracomunitario e non è presente in Italia, quindi non può recarsi presso una questura per l’assenso, allora si deve recare presso l’Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l’assenso che in questo modo è legalizzato e spedito poi in Italia dall’Ufficio diplomatico.

Validità del passaporto:

Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori italiani la normativa prevede che sia i passaporti per minori che le carte d’identità per i minori abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l’aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera.

• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale

La dichiarazione di accompagnamento

I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l’autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es: compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento che resterà agli atti della Questura.

La nuova procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l’iscrizione della menzione direttamente sul passaporto del minore. I richiedenti quando compilano il modulo di richiesta devono selezionare o il rilascio di una dichiarazione cartacea o la menzione stampata direttamente sul passaporto del minore.

Nel primo caso la Questura provvederà poi a rilasciare l’attestazione della dichiarazione che l’accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità oppure nel secondo caso a stampare sul passaporto del minore la menzione. La scelta tra le due possibilità è dei richiedenti al momento dell’istanza, salvo diversa indicazione per giustificati motivi degli stessi Uffici competenti al rilascio del passaporto. In caso di contrasto tra le modalità scelte dalla pubblica autorità con quanto richiesto dal cittadino, risulta prevalente l’indicazione effettuata dall’autorità stessa.

Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiarazione, redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.

Si ricorda che prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto è necessario verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato.

Suggeriamo per ogni evenienza di portare in Questura insieme alla dichiarazione di accompagno anche una fotocopia del documento dell’accompagnatore, dei genitori e del minore.

Per i cittadini minori italiani sia nella dichiarazione di accompagno che nella menzione sul passaporto, vistate dagli organi competenti al rilascio del passaporto, è riportato il nome della persona o dell’Ente cui il minore viene affidato.

Poiché la L.1185/1967 sui passaporti fa espresso riferimento ai “cittadini“, la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all’estero, i confini del Paese di residenza) con persona diversa dall’esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.

Ciò significa che:

  • Non può essere rilasciata per viaggi sul territorio nazionale (ad esempio da Roma a Milano), cosa che invece alcune compagnie aeree continuano erroneamente a richiedere a causa di loro regolamenti interni;
  • Non è necessaria se si viaggia con gli esercenti la responsabilità genitoriale (madre o padre) o tutoria. Va precisato che ciò è indipendente dal fatto che il/i nome/i dei suddetti siano riportati alla pagina 5 del passaporto del minore di 14 anni, ma in tal caso al controllo di frontiera sarà necessario dimostrare di essere l’esercente la responsabilità genitoriale o tutoria (ad esempio con atto di nascita, stato di famiglia, sentenza etc.);
  • ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, è lasciata alla valutazione dei richiedenti di fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi.

La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata, tranne casi eccezionali che saranno valutati dall’ufficio che emette la dichiarazione.

In particolare:

  • il termine massimo di validità della dichiarazione – entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro – è di 6 mesi, salva la possibilità per l’ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a istituto di cura o di formazione).
  • la validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.
  • nel caso di viaggi che prevedono l’attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria valutare – sulla base delle modalità del viaggio stesso – se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.

La dichiarazione va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente.

N.B. Gli uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di accompagno, pertanto ricordatevi di richiederla in questura o in commissariato con congruo anticipo sul viaggio.

Inoltre , in aderenza a quanto previsto dall’articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche via fax, raccomanda R/R. e PEC (con o senza firma digitale). In tutti i casi comunque gli Uffici competenti al rilascio del passaporto possono richiedere su propria valutazione la presenza dei richiedenti. Questo sempre nell’interesse del minore.

Dichiarazione di accompagnamento per viaggi in Italia

Il minore italiano per viaggiare deve avere un suo documento personale ricordiamo però che per le tratte nazionali alcune compagnie aeree o di navigazione richiedono una specifica documentazione per il minore che viaggia accompagnato da persone diverse dai genitori.

Si precisa però che gli uffici di Polizia, per legge, rilasciano la dichiarazioni di accompagno solo per i minori italiani che espatriano e non per viaggi sul territorio nazionale. Perciò, per non avere spiacevoli sorprese all’imbarco, è necessario per i documenti informarsi in anticipo presso le stesse compagnie per vedere cosa prevede il loro regolamento interno.

Convivenze di fatto

La legge 20 maggio 2016, n. 76 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 118 del 21-5-2016 ed è entrata in vigore il 5 giugno 2016.
Per quanto riguarda la disciplina delle convivenze di fatto: (commi 36-65 dell’Art. 1). 
“Si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Gli interessati a costituire una “convivenza di fatto” devono risiedere nello stesso appartamento ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare.” Per approfondimenti specifici consultare la documentazione allegata.

ELETTORALE

ISCRIZIONE ALBO SCRUTATORI

Gli interessati dovranno presentare o spedire (allegando fotocopia del documento d’identità) apposita richiesta di inclusione nell’Albo unico scrutatori dal 01 ottobre al 30 novembre di ogni anno.

L’iscrizione rimane valida fino al verificarsi di una sopravvenuta causa di impedimento all’iscrizione (ad esempio: rinuncia, emigrazione, perdita dei requisiti stabiliti dalla legge).

ISCRIZIONE PRESIDENTI DI SEGGIO

Tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni e non abbiano superato i 70 anni, che siano in possesso del titolo di studio di scuola media superiore e che siano elettori del comune, possono presentare istanza di iscrizione all’albo dei Presidenti di seggio elettorale.

L’ufficio elettorale trasmette le istanze alla Corte di Appello competente, che provvederà a nominare i presidenti di seggio.
Dell’avvenuta nomina verrà data notizia agli interessati tramite notifica.

Non occorre rinnovare l’istanza d’iscrizione ogni anno: una volta iscritti, si rimane inseriti nell’albo fino a quando non si richieda di esserne cancellati.

STATO CIVILE

Dichiarazioni di nascita

La denuncia di nascita è l’atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.

Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto “legittimo”: la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.

Il figlio nato da genitori non coniugati è detto “naturale”: in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).

La denuncia di nascita è resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Può essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio comune di residenza oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita. In quest’ultimo caso la dichiarazione è trasmessa all’ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza.

Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre. Ulteriori informazioni.

Matrimoni

Pubblicazioni di matrimonio

Tutti coloro che intendono contrarre matrimonio (nubendi) devono procedere alla richiesta di pubblicazioni di matrimonio.

Se entrambi sono residenti nel Comune o solo uno dei due, possono decidere di richiedere la pubblicazione di matrimonio presso lo sportello di stato civile, indifferentemente in uno dei Comuni di residenza, indipendentemente da dove si celebrerà il matrimonio.

Maggiori informazioni e modulistica.

MATRIMONIO CIVILE
E’ il matrimonio contratto in Comune davanti al Sindaco.

Il matrimonio viene iscritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità.

Ulteriori informazioni e modulistica per delega in altro comune.

MATRIMONIO RELIGIOSO
E’ il matrimonio celebrato davanti a un sacerdote cattolico.

Questo matrimonio ha effetti religiosi ed effetti civili, a seguito della sua trascrizione nei registri dello stato civile italiano. Il sacerdote durante la cerimonia in chiesa, avverte gli sposi che le nozze producono anche effetti civili e dà loro lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile.

Dopo la cerimonia, il parroco invia un originale dell’atto di matrimonio all’ufficiale di stato civile per la trascrizione.

Il matrimonio viene trascritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità.

Ulteriori informazioni.

Separazione e divorzi in Comune

All’ufficio comunale di stato civile si può ottenere (Legge del 10/11/2014, n. 162):

  • la separazione personale;
  • lo scioglimento del matrimonio civile;
  • la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
  • la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.

È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza o nel Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell’atto di matrimonio. Approfondimenti normativi.

Unioni civili

Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un’unione civile. Dall’unione civile derivano diritti e doveri reciproci: è necessario contribuire ai bisogni comuni, coabitare e aiutarsi moralmente e materialmente.

Per unirsi civilmente occorre presentare apposita richiesta ad un Comune a scelta.

Cittadinanza

La cittadinanza italiana si acquista per: residenza, matrimonio, discendenza, acquisto e riacquisto.

Le istanze per l’ottenimento della cittadinanza italiana a seguito di residenza o matrimonio vanno presentate alla locale Prefettura.

Per approfondimenti specifici consultare la documentazione allegata.

Cittadinanza normativa generale.

Cittadinanza 18 enni. Normativa e modulo per far richiesta.

Cittadinanza Jure sanguinis: Normativa .

D.A.T. – Dichiarazioni Anticipate di Trattamento Sanitario

La legge sul biotestamento, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”) è in vigore dal 31 gennaio 2018.

La legge stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa “esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari“.

Si può quindi esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare accertamenti e terapie in momenti della vita in cui non si sarà in grado di indicare consapevolmente tale opzione, secondo il principio che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.

Per approfondimenti specifici

Dichiarazioni di morte

La denuncia di morte è obbligatoria per legge.

In caso di decesso presso un’abitazione privata la dichiarazione di morte deve essere resa all’Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso entro 24 ore dall’evento. Tale dichiarazione compete a uno dei congiunti o a una persona convivente con il defunto, a un loro delegato o, in mancanza, a una persona informata del decesso, munito di scheda ISTAT e certificato necroscopico dopo le 15 ore dal decesso.

L’Ufficio provvede a formare l’atto e rilasciare il permesso di seppellimento e ad informare l’anagrafe per l’aggiornamento dei dati presenti nell’archivio o a comunicare il decesso al comune di residenza e al comune di nascita se diversi.

Nel caso in cui invece il decesso fosse avvenuto presso una struttura ospedaliera, casa di cura o altro Istituto, la dichiarazione di morte viene fatta dal Direttore dello stesso che trasmette poi d’ufficio all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune l’avviso di morte, unitamente alla scheda ISTAT.
Il decesso deve essere avvenuto nel territorio del Comune.

Ulteriori informazioni.

SOCIALE

Bonus sociale energia elettrica, acqua e gas.

E’ possibile richiedere, attraverso un unico documento, il bonus sociale per le forniture di acqua, luce e gas. Si tratta di una misura volta a ridurre la spesa per i servizi di una famiglia in condizione di disagio economico e sociale.  Consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua/gas/energia a persona per anno, al termine del quale è necessario ripresentare domanda.

Dal 1° gennaio 2021 entra in vigore il decreto-legge n. 124/19 che introduce il riconoscimento automatico dei bonus sociali.

NON si dovrà più presentare la domanda al Comune.

Si dovrà compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. Per il rinnovo dei bonus (presentati e ammessi) in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020, si dovrà presentare la DSU dal mese di gennaio 2021.

COME CHIEDERE IL BONUS SOCIALE LUCE ACQUA GAS.

COME SAPERE SE LA PROPRIA DOMANDA DEL BONUS E’ STATA ACCETTATA

COSA CAMBIA NEL 2021?

Per l’accesso al BONUS DISAGIO FISICO nulla cambia dal 1° gennaio 2021: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali dovranno continuare a fare richiesta al Comune. 

Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali che  deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.

Requisiti

Hanno diritto ad ottenere il bonus gli utenti che sono parte di nuclei familiari con indicatore ISEE:

  •    non superiore a € 8.265,00
  •    non superiore a € 20.000,00 se con almeno 4 figli a carico
  •    se il richiedente è titolare del Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza: se ISEE è superiore a € 8.265,00 ma inferiore a € 9.360,00 può richiedere solo il bonus elettrico e/o gas; se ISEE è uguale o inferiore a € 8.265,00 può richiedere anche il bonus idrico

Non è richiesta la presentazione dell’ISEE nei casi di disagio fisico. Il bonus per queste situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

Come fare per

Per presentare la richiesta di bonus energia nei casi di disagio fisico bisogna essere in possesso di:

– un certificato ASL che attesti:

  • la necessità di utilizzare tali apparecchiature,
  • il tipo di apparecchiatura utilizzata, 
  • l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata,
  • la data a partire dalla quale il cittadino utilizza l’apparecchiatura
  • il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente

–  il modulo B compilato; 

Modulistica bonus disagio fisico

Allegato Asl – certificato gravi condizioni di salute

Modulo B disagio fisico

Assegno al nucleo familiare

A partire dal mese di marzo 2022 questa misura di sostegno alla natalità verrà abrogata perché assorbita dal nuovo assegno unico e universale, in base al D.L. 21 dicembre 2021, n. 230. Vai alla pagina dedicata dell’INPS e controlla come fare domanda. Conseguentemente, per l’anno 2022, l’assegno di cui all’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.

Il comune di Montà è convenzionato con la CISL di Alba – C.so Europa, 102 – tel.0173-362596 dove vanno presentate le domande.

Assegno di maternità

COS’E’
E’ un assegno che spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).  Il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento.
La richiedente, per beneficiare dell’assegno, deve avere il bambino nella propria scheda anagrafica, convivere effettivamente con lui.

CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA
Può essere richiesto solo dalla madre del bimbo entro 6 mesi dalla data del parto

REQUISITI DELLA MADRE
L’assegno spetta alle madri residenti a Montà Cittadine italiane, comunitarie e extra-comunitarie in possesso:

  • titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • familiari di cittadini dell’UE o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;
  • titolari di permesso di soggiorno in qualità di rifugiati politici (o superstiti di rifugiati politici);
  • titolari di protezione sussidiaria;
  • cittadine/lavoratrici o familiari/superstiti di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina/tunisina/algerina/turca;
  • titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o familiari di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014;
  • che abbiano soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea o siano familiari o superstiti di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea.

QUANDO E DOVE PRESENTARE RICHIESTA  
Entro 6 mesi dalla data del parto.

Il comune di Montà è convenzionato con la CISL di Alba – C.so Europa, 102 – tel.0173-362596 dove vanno presentate le domande.

Bando Regione Piemonte Sostegno alla locazione 2022

BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO  DEL CANONE DI AFFITTO DELL’ALLOGGIO CONDOTTO IN LOCAZIONE  (ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/’98).

Il Fondo è destinato ai cittadini residenti in Piemonte, appartenenti alle fasce economicamente più deboli, a parziale rimborso del canone di locazione regolarmente pagato per un immobile ad uso abitativo.

Gli interessati potranno presentare la domanda  dal 17 ottobre 2022 al 18 novembre 2022. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza utilizzando i moduli predisposti dal Comune di Canale che verranno distribuiti gratuitamente, unitamente al Bando di Concorso,  presso:

  • ufficio anagrafe del Comune di Montà (dal Lunedì al venerdì 8.30-12.30 Mercoledì 8.30-12.30/14.30-16.00).
  • scaricando direttamente dal sito del Comune di Montà

– Scarica il  BANDO DI CONCORSO  ( pdf)
– Scarica il MODULO CONTRIBUTO LOCAZIONE  pdf)

Il Modulo ed il Bando di Concorso sono validi per i seguenti Comuni appartenenti all’ambito 17, così come individuati dai provvedimenti regionali:

BALDISSERO D’ALBA – CANALE – CASTAGNITO – CASTELLINALDO – GOVONE – MAGLIANO ALFIERI – MONTA’  – MONTALDO ROERO – MONTEU ROERO – PRIOCCA – SANTO STEFANO ROERO – VEZZA D’ALBA

La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza del richiedente (si considera la residenza alla data del 17.10.2022)

Link alla pagina dedicata della REGIONE PIEMONTE

Scheda riassuntiva – formato .pdf   (link a sito della Regione Piemonte)

SCUOLA

Per i servizi educativi specifici clicca QUI per essere indirizzato alla pagina dedicata.