Comune di Montà

TRASPARENZA GESTIONE RIFIUTI

GESTIONE TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI.

Data:
25 Febbraio 2021

TRASPARENZA GESTIONE RIFIUTI

Sezione dedicata alla trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti come previsto dalla deliberazione n.444/2019 adottata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) *

GESTIONE TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI

GESTIONE DELLA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E LAVAGGIO DELLE STRADE

GESTIONE TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI

GESTORE: Comune di Montà

Ufficio Tributi

Modulistica

Invia gli avvisi di pagamento e dà informazioni sulla tassa, offre tutte le informazioni che riguardano la gestione dei rifiuti, riceve le dichiarazioni dei contribuenti ed accoglie eventuali segnalazioni di disservizi e/o reclami

Contatti: Settori/tributi

MODULISTICA RECLAMI

E’ possibile segnalare disservizi o presentare reclami relativi alla Bollettazione, contattando direttamente l’Ufficio Tributi del Comune di Montà ai seguenti recapiti:

Orario:
Mattino – dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30
Pomeriggio – mercoledì dalle 14,30 alle 16,00

MODULO RECLAMI/INFORMAZIONI

REGOLE PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, con i provvedimenti dell’ARERA, competente ai sensi dell’art. 1 commi 527 e ss. L. 205/2017 e con proprio regolamento. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999, in conformità del Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui all’allegato A della Deliberazione ARERA.

Le tariffe sono determinate con Deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione finanziario previsto per la stessa annualità, sulla base dei costi individuati e classificati nel Piano Economico Finanziario.

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o delle aree suscettibili di produrre rifiuti.

Sussiste l’obbligo di dichiarazione da parte del contribuente nei seguenti casi:

  • inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione di locali;
  • variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
  • verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni, agevolazione ed esenzioni previste dal regolamento comunale TARI;
  • nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi dello stesso;
  • cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo al momento del verificarsi delle condizioni sopraelencate utilizzando i modelli messi a disposizione.

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

UTENZE DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi, fino ad eventuale diversa regolamentazione disposta da ARERA.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, D.P.R. 158/1999, fino ad eventuale diversa regolamentazione disposta da ARERA.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

UTENZE NON DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, D.P.R. 158/1999, fino ad eventuale diversa regolamentazione disposta da ARERA.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, D.P.R. 158/1999, fino ad eventuale diversa regolamentazione disposta da ARERA.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.

Ai soggetti passivi della TARI è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992, il quale ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo.

RIDUZIONI/ESENZIONI

  • Riduzione 20% per compostaggio domestico. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante il compostaggio domestico si applica una riduzione della quota variabile pari al 20% limitatamente alla sola abitazione di residenza. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione e decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione dei tale dichiarazione.
  • Riduzione in base all’ISEE.  La quota fissa e la quota variabile sono ridotte del 25% per i contribuenti residenti che entro il temine del 30 settembre di ciascun anno presentino al competente servizio entrate del Comune specifica richiesta con apposito modulo, autocertificando ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari ad € 8.000,00. Tale agevolazione è applicata solo ai contribuenti in regola, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, con i pagamenti riferiti alle passate annualità relativamente al tributo in oggetto e ai tributi previgenti in materia di rifiuti anche con riferimento ad eventuali piani di rateizzazione attivati. La riduzione non è cumulabile con altre già richieste.
  • Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio. La Tassa è dovuta nella misura del 20% dell’importo totale nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
  • Riduzione nelle zone in cui il servizio è effettuato con disagio. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l’utenza,è applicata una riduzione di cui al comma pari ad almeno il 60% per le utenze poste a una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento. La distanza è misurata a partire dall’accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.
  • Riduzione per abitazioni private inutilizzate. Per le abitazioni private accatastate nella categoria A, non utilizzate, vuote da arredi e materiali di qualsiasi natura e prive di allacciamenti ai c.d. servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono, ecc.), qualora tali circostanze siano tempestivamente dichiarate e supportate da idonea documentazione, il tributo è calcolato per la sola quota fissa, applicando il coefficiente Ka relativo ad un componente familiare.
  • Riduzione immobili inutilizzati. Per le utenze non domestiche gli immobili non utilizzati, vuoti da arredi e materiali di qualsiasi natura e privi di allacciamenti ai c.d. servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono, ecc.), qualora tali circostanze siano tempestivamente dichiarate e supportate da idonea documentazione, il tributo è calcolato per la sola quota fissa (Kc).
  • Esenzione in caso di ristrutturazione. Esenzione totale per i locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di fine lavori o alla data di inizio dell’occupazione (se antecedente); la manutenzione ordinaria e straordinaria non ha titolo di esclusione.
  • Riduzione/esclusione per rifiuti speciali  Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata, l’individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie dei locali e/o delle aree su cui l’attività viene svolta una percentuale di abbattimento del 30%.
  • Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. In questo caso non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tassa rifiuti riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola quota fissa.
  • Riduzione per avvio al riciclo  Per le utenze non domestiche, che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, che avviano a riciclo i propri rifiuti urbani tramite soggetti autorizzati, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alla effettiva quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti stessi. La riduzione è riconosciuta solo ai contribuenti  in regola con il pagamento della tassa rifiuti.

TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2023

TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2022

TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2021

DICHIARAZIONE UTENZE DOMESTICHE

DICHIARAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

VARIABILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (dati 2021)

LINEE GUIDA DEL MEF INTERPRETATIVE TARI – Fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

ATTI APPROVAZIONE TARIFFA

DELIBERA APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023

DELIBERA PEF 2022 – 2025 RELATIVO ANNO 2023

DELIBERA APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022

DELIBERA PEF 2022 – 2025 RELATIVO ANNO 2022

DELIBERA APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

DELIBERA PEF ANNO 2021

REGOLAMENTO TARI

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 27/04/2023 ha approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti.

REGOLAMENTO TARI

MODALITA’ DI PAGAMENTO AMMESSE

Modello semplificato F24

Piattaforma di cui all’art.5 del codice di cui al D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa)

Il comune provvede all’invio degli avvisi e dei modelli di pagamento preventivamente compilati per la TARI.

Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

Per i titolari di Partita Iva, gli avvisi di pagamento vengono inviati presso la sede legale e/o presso l’unità locale del soggetto passivo tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

SCADENZE PER IL PAGAMENTO

Il Consiglio Comunale con deliberazione n.11 del 27/04/2023, ha approvato le tariffe per l’anno 2023,  e le scadenze per il versamento.

Il pagamento del tributo per l’anno 2023 e’ previsto in n.2 rate con scadenza:

  1. prima rata con scadenza 16 giugno 2023
  2. seconda rata con scadenza 16 dicembre 2023

E’ previsto il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2023

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo, ad eccezione del tributo giornaliero, qualora l’importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale, sia inferiore a euro 12,00.

INFORMAZIONI PER OMESSO PAGAMENTO

Nel caso in cui venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792, art. 1 della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese di notifica e degli oneri di riscossione.

In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato come previsto dall’art. 13 D.Lgs. 471/1997; per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17 comma 3 D.Lgs. 472/97.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Le sanzioni per omessa ovvero infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo se dovuto, e della sanzione e degli interessi nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell’avviso di accertamento esecutivo o alla riscossione coattiva quando l’importo complessivamente dovuto, incluso di tributo, interessi e sanzioni non supera euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.

RATEIZZAZIONI
In caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, comprovata da correlata documentazione giustificativa, l’Ufficio può concedere rateizzazioni su solleciti di pagamento ed avvisi di accertamento, previa istanza del contribuente, nei limiti di quanto disposto dalle leggi e regolamenti, a condizione di non essere incorsi nella decadenza dal beneficio di precedente rateazione e di non avere in corso una procedura esecutiva. Non è consentita la rateazione di avvisi ordinari di pagamento.

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE

SEGNALAZIONI ERRORI IMPORTI

Per la segnalazione di errori degli importi addebitati, per le dichiarazioni di variazione, nonché per le istanze di rimborso è possibile rivolgersi all’ufficio tributi previa compilazione degli appositi modelli messi a disposizione.

Fermo restando l’obbligo di dichiarazione laddove vi siano delle variazioni in relazione all’occupazione (compravendite di unità immobiliari, comodati, leasing, cessazioni contratti e presa in carico di immobili sfitti da parte del proprietario ecc..), l’intestatario TARI, nei casi previsti, può chiedere all’Ufficio Tributi una correzione/rettifica del dovuto.

Ove sia riscontrato dall’Ufficio il diritto allo sgravio con determinazione di importo a credito del contribuente, l’intestatario TARI potrà richiedere, allegando i modelli di pagamento F24 quietanziati, il riconoscimento del rimborso o della compensazione sullo stesso tributo e/o altra entrata tributaria per la o le annualità successiva/e.

L’istanza di rimborso deve essere presentata entro cinque anni dalla data di pagamento, ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza. Sulle somme rimborsate vanno applicati gli interessi del vigente tasso d’interesse legale. La compensazione ovvero il rimborso sono concessi per importi superiori a euro 12,00.

Le dichiarazioni possono essere trasmesse all’ufficio tributi con le seguenti modalità:

ISTANZA DI RIMBORSO

ISTANZA SEGNALAZIONE ERRORI PER RICALCOLO AVVISO

ISTANZA COMPENSAZIONE

ISTANZA RIDUZIONE ISEE

DICHIARAZIONE UTENZE DOMESTICHE

DICHIARAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

DOCUMENTI DI RISCOSSIONE ON LINE

Per chi volesse ricevere l’avviso di pagamento in formato elettronico può fare richiesta nelle seguenti modalità:

L’avviso di pagamento ordinariamente viene recapitato tramite posta ordinaria a tutti i contribuenti.

COMUNICAZIONI ARERA

GESTIONE DELLA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

Raccolta rifiuti urbani e raccolta rifiuti ingombranti –  Gestore: STR – Società trattamento rifiuti srl   – Sportello on line

Raccolta abiti usati – Gestore: Insieme cooperativa sociale

Raccolta oli esausti – Gestore: MPoli srl

L’Ecosportello  con l’orario di apertura il lunedì dalle 8.30 alle 12.00 e il mercoledì dalle 14.30 alle 16.00 è ha disposizione dei cittadini per ogni tipo di informazione riguardante la raccolta e la differenziazione dei rifiuti, inoltre riceve le segnalazioni di eventuali disservizi o anomalie nel servizio di raccolta. Mail: ecosportello.monta@strweb.biz

Telefono: 01721836580

MODULISTICA RECLAMI

E’ possibile segnalare disservizi o presentare reclami relativi alla Raccolta contattando direttamente L’Ecosportello  con l’orario di apertura il lunedì dalle 8.30 alle 12.00 e il mercoledì dalle 14.30 alle 16.00 al seguente recapito 01721836580 

Mail: ecosportello.monta@strweb.biz oppure telefonare al numero verde gratuito 800 957 793 interno 27 in modo da intervenire tempestivamente in caso di mancata raccolta o abbandono di rifiuti.

FILE PER RECLAMI/INFORMAZIONI

CALENDARI ED ORARI DI RACCOLTA
Calendari e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell’utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
GIORNI DI RACCOLTA
ORARIO DEPOSITO SACCHETTI
FORNITURA SACCHETTI
CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE
CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE

CALENDARIO RACCOLTA PILE E FARMACI 2023


REGOLAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

ISTRUZIONI PER UN CORRETTO CONFERIMENTO

Collegandosi al sito VerdeGufo si possono trovare informazioni per lo smaltimento e la raccolta differenziata dei rifiuti

VADEMECUM RACCOLTA RIFIUTI 

TONER

ORARI CENTRI DI RACCOLTA

ISTRUZIONI PRENOTAZIONE CONFERIMENTO IN CONTO PROPRIO AI CENTRI DI RACCOLTA

PRENOTAZIONE SERVIZI AI CENTRI DI RACCOLTA

CAMPAGNE STRAORDINARIE

Il Comune di Montà ha aderito a “Spazzamondo – Cittadini attivi per l’ambiente” in data 05 giugno 2021, in data 04 giugno 2022 e in data 27 maggio 2023

CARTA DI QUALITA’ DEL SERVIZIO

PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA

https://www.servizi.piemonte.it/osservatori/cruscotto-conoscenze-ambientali/raccolta-rifiuti-urbani-05.shtml

GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E LAVAGGIO DELLE STRADE

GESTORE: Comune di Montà

MODULISTICA RECLAMI

E’ possibile segnalare disservizi o presentare reclami relativi al servizio di spazzamento e lavaggio delle strade contattando direttamente l’Ufficio Tecnico del Comune di Montà ai seguenti recapiti:

  • Telefono: 0173977420
  • E-mail: mnovarino@comune.monta.cn.it
  • Orario: martedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30- Mercoledì dalle 14,30 alle 16,00

RECLAMI/INFORMAZIONI

CALENDARIO E ORARI SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE

Ultimo aggiornamento

16 Gennaio 2024, 12:37